A Carnevale ogni scherzo vale? Non per la Corte di Cassazione

Pensate di poter applicare alla lettera il detto “a carnevale ogni scherzo vale“? Beh, mettetevi l’anima in pace, siete fuori strada. A dirlo non è il nostro vicino di casa o il commerciante del centro città infastidito da schiamazzi e grida, ma la Corte di Cassazione, massimo organo del potere giudiziario in Italia, che mette in guardia da possibili sanzioni civili e, nei casi più estremi, penali. Di seguito riportiamo il testo dell’articolo redatto dal sito internet “Studio Cataldi”:

1- Attenti agli scherzi telefonici

Tra gli scherzi più popolari ci sono senza dubbio quelli telefonici, che spesso vengono attuati per farsi quattro risate tra amici colpendo i punti deboli della vittima. Pur essendo apparentemente innocua, anche tale abitudine goliardica può trasformarsi in un guaio serio per il suo artefice.

Basti pensare che, con la sentenza numero 25772/2014, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per il reato di minaccia in capo all’imputato, peraltro minorenne, colpevole di aver telefonato a casa di un amico nel cuore della notte e, dopo essersi spacciato per un membro di una setta satanica, averlo spaventato dicendogli: “Morirai entro sette giorni.

2- Bando ai falsi profili sui social network

Nell’epoca dei social network, un altro scherzo diffuso è quello di impadronirsi del profilo Facebook, Twitter o Instagram di un amico e scrivere frasi per suo conto o, addirittura, quello di creare un profilo ad hoc, con tanto di foto e nickname dell’inconsapevole vittima.

Anche questa forma di goliardia, però, può costare assai cara al suo autore e lo sa bene un ragazzo che, con la sentenza numero 25775/2014 della Corte di cassazione, “si è beccato” una condanna per il reato di sostituzione di persona di cui all’articolo 494 del codice penale e per il reato di diffamazione proprio per aver creato un profilo falso a nome di un amico, attribuendogli, peraltro, una descrizione poco lusinghiera.

La condanna per sostituzione di persona, come emerge dalla più recente sentenza numero 4413/2018, può conseguire anche alla scelta di utilizzare la foto di un’altra persona come propria immagine del profilo Facebook.

3- Niente lettere “con sorpresa”

Inviare una lettera anonima è un ulteriore dei mille modi per fare uno scherzo (o meglio un dispetto) a un rivale in amore. Ma attenzione a non inserire qualche “sgradita sorpresa” perché potrebbe costare molto caro.

È quanto capitato a una ragazza che, dopo aver inviato una serie di lettere anonime ad un’altra donna che non le stava particolarmente simpatica, aveva deciso di spingersi oltre e spedire al domicilio della malcapitata un’originale missiva con dentro uno scorpione morto. Uno scherzo che, da solo, è il quadro di tantissime risate tra amici ma che, nel caso di specie e considerata la condotta complessiva, è costato alla donna una condanna per il reato di molestie corredata dal pagamento di una multa di 400 euro (v. Cass. n. 30306/2009).

4- Stop ai gavettoni ai vicini

E che dire dei classici gavettoni lanciati per scherzo o per dispetto? Anche questi possono creare un mare di problemi a chi decide di sfogarsi in tale modo. Si pensi infatti che, se qualche anno fa un ottantenne perugino si è visto confermare una condanna per lesioni per essersi divertito a tirare secchiate d’acqua al vicino di casa che, però, malauguratamente era scivolato finendo all’ospedale, più di recente un altro “burlone” si è beccato una condanna per molestie per aver fatto finta di innaffiare le piante (che non c’erano) pur di bagnare il vicino antipatico (Cass. n. 15956/2014).

5- Anche la “linguaccia” è reato

Infine, giovedì grasso a martedì grasso compresi, bisogna fare attenzione anche alle smorfie, perché persino una linguaccia può diventare reato.

La Cassazione, qualche tempo fa (sentenza n. 48306/2009), ha infatti condannato un agricoltore marchigiano per il reato di ingiuria oltre al risarcimento dei danni per essere entrato nel campo del vicino e avergli fatto uno spernacchio pensando di farla franca. La parte offesa, non facendosi cogliere di sprovvista, aveva prontamente fotografato la scena e lo aveva denunciato davanti al giudice di pace.

I giudici quindi, considerando irrilevanti le giustificazioni del contadino sulla mancanza di valore offensivo della smorfia, hanno confermato la condanna ex art. 594 c.p. sulla base dell’esauriente documentazione fotografica prodotta dalla vittima del gestaccio.

Leave a Reply