È in corso la “rivoluzione privacy”. Con il nuovo regolamento Ue 2016/679, chiamato General data protection regulation, cambieranno le normative in merito alla protezione e al controllo dei dati personali. Viene trattato il rapporto tra i minori e i social network. Il garante della privacy, infatti, ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del nuovo regolamento europeo. Il provvedimento è entrato pienamente in vigore il 25 maggio. Sembra assurdo costringere un 14enne a “prestare il proprio consenso per essere adottato, ma non per iscriversi a un social network”.
È quanto si legge in un passaggio del provvedimento numero 312 del 22 maggio. Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679, in cui viene espresso un parere su richiesta della presidenza del Consiglio dei ministri, in merito allo schema di decreto per adeguare la normativa nazionale. Norme alla luce delle quali si è aperta la discussione sull’eventuale scelta del legislatore di fissare il limite a 16 anni per i social.
Nel documento del garante della privacy, “al fine di rendere il decreto pienamente conforme ai principi e alle disposizioni del Regolamento, perfezionandolo in alcuni punti anche sotto il profilo formale”, viene quindi indicata “l’opportunità di alcune modifiche e integrazioni”.
E così scorrendo il documento al capitolo 2 (trattamenti particolari) fino ad arrivare al paragrafo 4 dello stesso (consenso del minore) si legge che “con riferimento all’art. 2-quinquies del Codice come modificato dallo schema di decreto, si osserva, in relazione ai servizi della società dell’informazione, che l’indicazione in base alla quale in tale ambito è consentito ‘il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a sedici anni’ non appare coerente con altre disposizioni dell’ordinamento che individuano, invece, a quattordici anni il limite di età consentito per esercitare determinate azioni giuridiche”.
“Si pensi, fra le tante aggiunge il garante, alle disposizioni in materia di cyberbullismo che consentono al minore ultraquattordicenne di esercitare i diritti previsti a propria tutela contro atti di cyberbullismo nei suoi confronti. O si pensi al diritto del minore ultraquattordicenne di prestare proprio consenso all’adozione. E qui la notazione importante: “Parrebbe pertanto incoerente ammettere il quattordicenne a prestare il proprio consenso per essere adottato, ma non per iscriversi a un social network”.
In sostanza, facendo riferimento a servizi della società dell’informazione, secondo il garante sarebbe più coerente che sia 14 anni (e non 16) l’età minima per iscriversi ad un social network. Perché se a 14 anni un ragazzo può denunciare atti di bullismo e dare il suo consenso all’adozione, sarebbe incoerente non consentirgli anche di iscriversi ai social. Chiara Torturo