Multe di 700 euro per chi occupa il parcheggio con una sedia

Occupi il parcheggio con una sedia? Bene, rischi fino a 700 euro di multa. Riportiamo di seguito quanto pubblicato dal magazine “StudioCataldi”:

Violazione dell’articolo 20 del Codice della strada

Dal punto di vista amministrativo, il materiale che occupa un parcheggio auto costituisce violazione dell’articolo 20 del Codice della strada che stabilisce come sia «vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili». E’ consentita invece l’occupazione della carreggiata a patto che «che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione». Dunque «chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione (il codice della strada prende comunque l’esempio di una concessione data che non è di certo l’occupazione della strada con una sedia, ndr) non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674».

Le conseguenze previste dall’art. 633 del codice penale

Dal punto di vista penale, occupare la sede stradale potrebbe essere una condotta rientrante nell’area penalmente rilevante e, nello specifico, nell’art. 633 del codice penaleche punisce, a querela della persona offesa, «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto», con la reclusione fino a due anni o la multa da 103 a 1032 euro. Perché vi sia questa grave sanzione però è necessario che si faccia di più che posizionare una sedia sul manto stradale ed occupare un parcheggio. L’elemento del reato richiesto dall’articolo 633 c.p. per l’autore della condotta è l’intenzione di realizzare un’occupazione che sia stabile. Ipotesi difficilmente riscontrata se non nei casi in cui ad occupare il parcheggio siano piazzati supporti fissi.

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