Rottamazione bis: ultimi giorni per aderire e chiudere i conti con il fisco. Tutto quello che c’è da sapere

I contribuenti che hanno carichi affidati all’agente della riscossione potranno presentare l’istanza di adesione alla c.d. rottamazione bis delle cartelle entro, e non oltre, il prossimo 15 maggio 2018. L’invito a salire sul treno della rottamazione costituisce, certamente, fanno sapere gli esperti tributaristi, Avv. Maurizio Villani e Avv. Federica Attanasi, l’ultima possibilità per chiudere il proprio debito con l’Agenzia della entrate-Riscossione, prima che essa stessa possa avviare misure cautelari e procedimenti esecutivi. La c.d. “rottamazione bis” delle cartelle è, infatti, senza dubbio una delle principali misure fiscali contenute nel decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017). La “nuova” definizione agevolata dei ruoli rispecchia in tutto e per tutto quanto previsto dalla precedente procedura disciplinata dall’art. 6 del D.L. n.193/2016, arricchita però da dettagli decisamente più appetibili . Invero, con l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 è stata nuovamente disciplinata la possibilità per i contribuenti di provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora (per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge), restando dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata (oltre che le spese per notifica della cartella e le eventuali procedure esecutive). È possibile rottamare anche le pretese esclusivamente sanzionatorie, a condizione che rientrino tra quelle tributarie o contributive; in tale eventualità, la definizione potrebbe anche perfezionarsi a costo zero,riporta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Più nel dettaglio, l’art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato la c.d. “Estensione della definizione agevolata dei carichi” ricomprendendo tra questi tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017.

Non potranno beneficiare, invece, della definizione agevolata:

•          i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

•          i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). In buona sostanza, la definizione agevolata non potrà essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di “rottamazione” delle cartelle ai sensi del D.L. n.193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le scadenze previste.

Ebbene, il legislatore nel disciplinare la rottamazione bis ha previsto tre vie procedurali distinte:

a.         la prima, relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1˚ gennaio e il 30 settembre 2017

b.         la seconda, relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1˚ gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016;

c.         la terza, inerente i c.d. “ripescati”, intendendo come tali tutti coloro a cui era stata negata la possibilità di aderire alla prima rottamazione, perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di dilazione in corso con l’ex Equitalia e non risultavano in regola con i pagamenti (non avendo versato tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016).

 

2.         TERMINI E MODALITA’ DI ADESIONE

In tutti e tre i casi disciplinati dal legislatore, i carichi potranno essere definiti presentando la domanda di adesione (modello DA 2000/17 )  entro il 15 maggio 2018.

Sul punto occorre precisare che sono state previste diverse modalità di adesione; il contribuente potrà, infatti, decidere discrezionalmente di:

–           inoltrare il modello di adesione (DA 2000/17) alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando la copia del documento di identità;

–           presentare il modello di adesione (DA 2000/17) presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);

–           inoltrare la domanda di adesione attraverso un apposito form online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il servizio è attivo già dal 6 novembre 2017, si chiama “Fai D.A. te” e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere a disposizione gli strumenti per aderire alla cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle. In particolare, in questo caso, collegandosi al portale www.agenziaentrariscossione.gov.it sarà possibile da un lato, richiedere l’elenco delle cartelle “rottamabili” e dall’altro, presentare la domanda dall’area libera del portale senza necessità di pin e password.

Ciò posto, è importante precisare che in presenza di una pluralità di debiti, nell’inoltrare la richiesta, il contribuente potrà scegliere il singolo carico da rottamare. A tale riguardo, va però ricordato che secondo la circolare n. 2 del 2017 dell’Agenzia delle Entrate, la singola partita (e non il codice tributo) affidata all’agente della riscossione costituisce una unità indivisibile. Tale è di regola quella scaturente da ciascun procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione. Ne consegue che, secondo l’interpretazione ufficiale, non è possibile decidere di definire, ad esempio, i rilievi Irpef e non quelli Iva del medesimo avviso di accertamento. Lo stesso dicasi con riferimento ad una cartella di pagamento emessa per la liquidazione o il controllo formale della dichiarazione. Allo stesso modo, il contribuente potrà, invece, scegliere di utilizzare un unico modulo per rottamare carichi ante e post primo gennaio 2017. In questa ipotesi, se si sceglierà la massima dilazione possibile, l’agente della riscossione procederà d’ufficio a ripartire in tre ovvero cinque rate i pagamenti, a seconda dei carichi cui essi di riferiscono. Si ricorda, inoltre, che il debitore ben potrà anche decidere di compilare più modelli, con riferimento ad affidamenti distinti. Tanto, qualora si avesse il dubbio sulla complessiva sostenibilità della pretesa. In tale eventualità, infatti, si potrà far decadere la procedura riferita ad una o più istanze, lasciando in vita le altre. L’eventuale omesso o insufficiente pagamento di una rata, infatti, potrebbe determinare la caducazione dell’intera definizione agevolata. Se invece si parcellizzano gli affidamenti in una pluralità di domande, si potrà decidere per quale comunicazione dell’Ader effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti.

3.  MODALITA’ DI PAGAMENTO

Mentre le modalità di adesione sono le medesime per le varie tipologie di rottamazione, a essere differenti sono, invece, le modalità di pagamento.

         Invero, a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione di rigetto o accoglimento dell’istanza entro il 30 giugno 2018.

In caso di accoglimento, il pagamento potrà essere effettuato:

–  o in un’unica soluzione con rata in scadenza nel mese di luglio 2018;

– o nel numero massimo di cinque rate di pari importo in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e di febbraio 2019.

Sul punto, è necessario rilevare che adeguata attenzione dovrà essere posta dal contribuente sulla scelta del numero delle rate della rottamazione da indicare nel Modello DA 2000/17. Invero, in caso di omessa indicazione delle stesse, l’intero importo rottamato sarà dovuto in un’unica soluzione.

         A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo tra 1˚ gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione di rigetto o accoglimento dell’istanza entro il 30 settembre 2018.

In caso di accoglimento, il pagamento dovrà essere effettuato:

–  o in un’unica soluzione;

– o in un massimo di 3 rate, di cui le prime due in scadenza nei mesi di ottobre 2018 (pari al 40%) e novembre 2018 (pari al 40%) e la terza in scadenza nel mese di febbraio 2019 (del valore pari al restante 20% delle somme complessivamente dovute).

         Per i c.d. “ripescati”, esclusi dalla prima rottamazione perché (con rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016) non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute che dovranno essere saldate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, l’istanza di adesione alla rottamazione bis non potrà essere accolta.

In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018 in cui verrà indicato il rigetto o l’accoglimento della richiesta di adesione alla rottamazione bis.

In caso di accoglimento, anche in questo caso, il pagamento dovrà essere effettuato:

– o in un’unica soluzione;

– o in un massimo di 3 rate da saldare nei mesi di ottobre (pari al 40%) e novembre 2018 (pari al 40%) e febbraio 2019 (pari al 20%).

 

4.         I VANTAGGI

Come già previsto per la prima rottamazione, anche in questa caso con la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, si bloccano le nuove azioni esecutive come i pignoramenti e le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, ma restano quelli già avviati.

Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le azioni di recupero coattivo del credito già avviate a condizione che:

–           non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;

–           non sia stata presentata istanza di assegnazione;

–           non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Sul punto, durante Telefisco 2018 è stato precisato che tanto è previsto anche in caso di pignoramenti presso terzi. Invero, l’articolo 6, comma 5 del Dl 193/2016 (applicabile anche alla definizioni agevolate di cui all’articolo 1 del Dl 148/2017 in virtù di quanto disposto dal comma 10, lettera b), dello stesso articolo 1) stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto, né proseguite le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a condizione che non si sia tenuto l’incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Ebbene, tale disposizione si applica anche ai pignoramenti presso terzi. Ciò premesso, in tutti i casi in cui, ai sensi della norma citata, la presentazione della dichiarazione non possa determinare la sospensione della procedura esecutiva a causa dello stato avanzato in cui si trova la procedura stessa, le somme successivamente versate dal terzo saranno prioritariamente imputate a quanto dovuto a titolo di definizione, e, pertanto, utilizzate ai fini del pagamento delle somme da versare a tale titolo. Ne deriva che il contribuente otterrà la restituzione dell’eccedenza. Ciò, sempre che, naturalmente, lo stesso non sia debitore anche di carichi, diversi da quelli oggetto di definizione agevolata, ricompresi tra i crediti per i quali era stato eseguito il pignoramento. In quest’ultimo caso, infatti, l’eccedenza sarà acquisita a copertura dei debiti non saldati relativi ai carichi non definiti. In buona sostanza, l’Agenzia ha voluto chiarire che anche con il pignoramento presso terzi in stato avanzato, la rottamazione continuerà a produrre i suoi effetti. Pertanto, quanto pignorato sarà confrontato con gli importi dovuti per la definizione agevolata, producendo l’eventuale rimborso delle somme eccedenti per effetto della rottamazione.

CHI PUÒ ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE BIS

a)         i contribuenti che sono stati esclusi dalla prima rottamazione, perché al 31 dicembre 2016 non erano in regola con i pagamenti dei piani di dilazione;

b)         i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 che non hanno aderito alla prima rottamazione. Invero, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a) del Dl 148/2017, possono essere estinti i debiti relativi ai «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6» del Dl 193/2016. Pertanto, la facoltà di definizione prevista da tale disposizione non può essere esercitata per i carichi affidati nel periodo 2000-2016 ricompresi in una precedente dichiarazione di adesione.

c)         i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Si ricorda che NON RIENTRANO nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi:

– affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 settembre 2017;

– riferiti a debiti non definibili ai sensi dell’art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 (per esempio le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali);

– interessati da una precedente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto tali carichi erano relativi a debiti non definibili ai sensi dell’art. 6, comma 10 della citata norma.

MODULO DI ADESIONE

Il modello di adesione alla rottamazione bis, da inoltrare entro il 15 maggio 2018, potrà essere:

–           inviato (unitamente alla copia del documento di identità) alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento;

–           depositato, alternativamente, presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);

–           inviato attraverso un apposito form online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il servizio è attivo dal 6 novembre 2017, si chiama “Fai D.A. te” e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere a disposizione gli strumenti per aderire alla cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle. In particolare, collegandosi al portale https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ sarà possibile richiedere la comunicazione delle somme dovute al fine di verificare con facilità quali siano le cartelle “rottamabili” e inoltrare il modulo di adesione.

 

PAGAMENTO DELLE RATE

         Carichi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017. Il pagamento potrà essere effettuato:

–  o in un’unica soluzione con rata in scadenza nel mese di luglio 2018;

– o nel numero massimo di cinque rate di pari importo in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e di febbraio 2019.

 

         Carichi relativi al periodo tra 1˚ gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Il pagamento dovrà essere effettuato:

–  o in un’unica soluzione;

– o in un massimo di 3 rate, di cui le prime due in scadenza nei mesi di ottobre 2018 (40%) e novembre 2018 (40%) e la terza in scadenza nel mese di febbraio 2019 (del valore pari al restante 20% delle somme complessivamente dovute).

 

         Carichi dei contribuenti che sono stati esclusi dalla prima rottamazione, perché al 31 dicembre 2016 non erano in regola con i pagamenti dei piani di dilazione.

In primis, l’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 dovrà essere pagato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.

Successivamente, il pagamento relativo alla rottamazione bis dovrà essere effettuato o in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate da saldare nei mesi di ottobre (pari al 40%) e novembre 2018 (pari al 40%) e febbraio 2019 (pari al 20%).

 

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